Super ammortamento: ecco come funziona

Con l'approvazione della Legge di Stabilità 2016 avvenuta il 28 dicembre 2015, è entrato in vigore (decorrenza anticipata al 15/10/2015) il provvedimento sul cosiddetto super-ammortamento.

Tale misura introduce la possibilità di aumentare del 40% il valore ammortizzabile dei nuovi beni strumentali in acquisizione da parte di professionisti e imprese (riconosciuta anche per il settore del leasing finanziario) configurandosi a tutti gli effetti come un "bonus fiscale", le cui caratteristiche possono essere così riassunte:

Ambito soggettivo: imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Ambito oggettivo: investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi (incluso targato ad uso promiscuo) con coefficienti di ammortamento pari o superiore al 6,5%, con esclusione dei fabbricati e delle costruzioni.

Ambito temporale: acquisti fatti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 (nel leasing finanziario rileverebbe la data di consegna del bene in luogo della stipula del contratto).

Funzionamento dell'intervento: l'agevolazione consiste nell'incrementare il costo di acquisto fiscale dei beni sopraccitati del 40% e di calcolare le quote di ammortamento su tale importo. Nello specifico, il valore a bilancio del bene rimarrà quello effettivamente sostenuto, che verrà annualmente ridotto della quota di ammortamento calcolata normalmente sulla base della "tabella dei coefficienti di ammortamento per i beni strumentali", mentre viene concesso di dedurre dalla base imponibile un costo complessivo pari alla quota d'ammortamento calcolabile some sopra incrementata del 40%.

Esempio:
Costo fiscalmente rilevante = 100;
Eccedenza ammortizzabile = 40;
Coefficiente 25% (durata ammortamento del bene: 100 x 25% = 4 anni);
Quota contabile deducibile annualmente in totale = 35 (140/4, con un considerevole incremento rispetto ai 25 di base). <br><i>In caso di leasing non rileva la durata fiscale del contratto</i>.

 

Riferimenti normativi e link utili
Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Legge 28 dicembre 2015, n. 209
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Andrea Franco Siciliotti