Limite uso del contante: la soglia sale a € 3.000

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto l’aumento da € 1.000 a € 3.000 del limite per il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.
Tuttavia si evidenzia che:

- per il servizio di rimessa di denaro (“Money transfer”) il limite rimane pari a € 1.000;
- assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.

La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento ed è applicabile anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.
Le situazioni “critiche” che richiedono, ai soggetti che operano nel campo fiscale – tributario ed in particolare che si occupano della tenuta di contabilità di terzi, di porre particolare attenzione possono essere individuate nelle seguenti fattispecie:

  • pagamenti di fatture (a tal fine va considerato il totale fattura – IVA compresa);
  • finanziamenti soci-società;
  • distribuzione utili ai soci.

SANZIONI In base all’articolo 58 del DLgs. n. 231/2007 alle violazioni in esame è applicabile la sanzione:

  • dall’1% al 40% dell’importo trasferito;
  • dal 5% al 40% dell’importo trasferito, in caso di importi superiori a € 50.000; fermo restando l’importo minimo pari a € 3.000.

La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto la somma in contante.

Riferimenti normativi e link utili
Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Legge 28 dicembre 2015, n. 209
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Andrea Franco Siciliotti