Credito Ricerca e Sviluppo: pubblicato il decreto attuativo

È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo che definisce nel dettaglio gli aspetti necessari per rendere operativamente applicabile il credito d’imposta riconosciuto per le spese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività d’impresa, sostenuti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019.

Con l’art. 3, DL n. 145/2013 è stato previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a favore elle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Il citato art. 3:

  1. indica, in linea generale, l’ambito soggettivo e oggettivo di detto credito demandando ad un apposito provvedimento l’individuazione dettagliata delle modalità operative, della decorrenza nonché delle cause di decadenza / revoca;
  2. è stato “riscritto” dall’art. 1, commi 35 e 36, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) che ha: confermato i soggetti e la tipologia delle spese agevolabili, nonché la modalità di determinazione del credito spettante (in base alla c.d. “spesa incrementale”); modificato il periodo di riconoscimento del beneficio, individuando lo stesso dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 01/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019 (2015 – 2019), in luogo del triennio 2014 – 2016 originariamente previsto;
  3. demandato, come il testo originario, le disposizioni attuative ad un apposito Decreto.

Con la recente pubblicazione sulla G.U. 29.7.2015, n. 174 del DM 27.5.2015 si completa il quadro normativo che consente l’attuazione del credito in esame, di cui si riepiloga l’ambito di  applicazione, evidenziando quanto definito dal citato Decreto.

Chi sono i soggetti interessati?

Il beneficio in esame spetta a tutte le imprese:

  1. indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società di persone / di capitali, ecc.), dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato;
  2. che effettuano investimenti in attività di R&S (come di seguito individuate) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si tratta quindi degli investimenti effettuati nel quinquennio 2015 – 2019.

Quali sono le attività di Ricerca e Sviluppo agevolabili?

Il Decreto attuativo non fornisce ulteriori specifiche, rispetto a quanto disposto dal citato art. 3, in merito alla tipologia delle spese agevolabili che quindi risultano essere quelle sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  1. lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni pratiche / usi commerciali diretti;
  2. ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi  o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l’esclusione dei prototipi ricompresi nel punto successivo; 
  3. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo di conoscenze e capacità esistenti  di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla: definizione concettuale, pianificazione e documentazione riferite a nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l’elaborazione di progetti, disegni, piani o altra  documentazione, compresi gli studi di fattibilità, purché non destinati a scopi commerciali; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati ad  esperimenti tecnologici o commerciali (sempreché il prototipo sia il prodotto finale e il relativo costo di fabbricazione sia troppo elevato per poterlo utilizzare solo con finalità di dimostrazione o convalida);
  4. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in  vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Come si misura il credito d'imposta?

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che:

- le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire  dell’agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;

- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente. Il credito è infatti riconosciuto, fino all’importo massimo annuo di € 5 milioni, nelle seguenti misure:

  1. 25% della spesa incrementale : sulla spesa in strumenti ed attrezzature di laboratorio competenze tecniche e privative industriali
  2. 50% della spesa incrementale : sulla spesa effettuata in personale altamente qualificato e contratti di ricerca stipulati con Università o Enti ed organismi di ricera o imprese.

 

Riferimenti normativi:

- Articolo 3, Decreto Legge n. 145/2013;

- Articolo 1, commi 35 e 36, Legge n. 190/2014;

- Decreto MEF del 25 maggio 2015.

 

Andrea Franco Siciliotti