Le novità del Decreto Legge n. 193/2016

Con la presente per segnalare le principali novità introdotte dal DL n. 193/2016, contenente alcune “disposizioni urgenti in materia fiscale”.

SOPPRESSIONE EQUITALIA
A decorrere dal prossimo 1 Luglio 2017 è prevista la soppressione di Equitalia, con differimento al 31 Maggio 2017 del termine di cessazione dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali da parte di Equitalia.
L’attività di riscossione sarà affidata ad un nuovo ente, ovvero “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.

INTRODUZIONE DELLO SPESOMETRO “TRIMESTRALE”
Novità del calendario fiscale del 2017 sarà l’invio dei dati delle fatture emesse, di acquisto, delle note di variazione e delle bollette doganali in forma analitica (riportando quindi i dati dei soggetti coinvolti nelle operazioni, estremi di riferimento delle fatture e i dettagli relativi all’ assolvimento dell’IVA) entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (ad esempio l’invio dei dati relativi al primo trimestre sarà da effettuare entro il 31.05).
La comunicazione di tali dati comporterà la soppressione dal 2017 delle comunicazioni dei dati relativi agli elenchi Intrastat (limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’UE) e la comunicazione annuale delle operazioni con i Paesi Black List.
In caso di omesso/errato invo ad oggi è prevista una sanzione di 25,00 euro per fattura, con un massimo di 25.000 euro senza la possibilità di applicazione di cumulo giuridico.

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA
Sempre a decorrere dal 2017 è previsto l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, in modalità telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, anche con saldo a credito.
Saranno esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o i contribuenti minimi/forfetari.

MODIFICHE PER LA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
All’interno del provvedimento in esame viene modificata la modalità di presentazione della dichiarazione integrativa, prevendendo la possibilità di integrare mod. Unico, Irap e 770 entro il termine previsto per l’accertamento sia in caso di integrativa “a favore” che “a sfavore” del contribuente.
Qualora la dichiarazione integrativa “a favore” (presentata oltre il termine previsto per la dichiarazione successiva) generi un credito, questo potrà essere utilizzato in compensazione limitatamente ai debiti maturati dal periodo d’imposta successivo alla presentazione della stessa.

Analogo ragionamento sarà applicato alla presentazione di un modello integrativo per la dichiarazione IVA.
Il credito risultante dal minor debito o maggior credito potrà essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica / dichiarazione annuale, utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso, ma a condizione che il modello integrativo sia presentato entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI
E’ prevista la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015.
In particolare viene introdotta la possibilità di estinguere il debito senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato (in un massimo di 4 rate, su cui sono dovuti gli interessi), delle somme:

  • Affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e di interessi;
  • Maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese per procedure esecutive o di notifica della cartella di pagamento.

La procedure consiste nella presentazione di un’istanza, redatta su un apposito modulo entro il 21 gennaio 2017.
Successivamente l’Agente della riscossione comunicherà al debitore gli importi dovuti, suddivisi nel numero di rate da questi prescelto, in un massimo di quattro, sulle quali, come detto, saranno dovuti gli interessi da dilazione in misura del 4,5% annuo. In caso di pagamento rateale, inoltre, le prime due rate saranno pari ad un terzo ciascuna delle somme complessivamente dovute, mentre la terza e la quarta saranno pari ad un sesto ciascuna e dovranno essere pagate rispettivamente entro il 15 dicembre 2017 e il 15 marzo 2018.
E’ importante far notare che la presentazione dell’istanza vale come “espressa manifestazione di volontà”, per cui qualora il debitore dovesse non pagare nei termini una delle rate prescritte, la rottamazione decade, con effetto ulteriore che il carico residuo non può più essere rateizzato.
Con la presentazione dell’istanza, infine, si inibisce l’adozione di nuove misure cautelari o esecutive, fatto salvo il provvedimento già iscritti nei confronti del contribuente.

RIAPERTURA VOLUNTARY DISCLOSURE
E’ disposta la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, c.d. “voluntary disclosure”, applicabile dal 24.10.2016 fino al 31.07.2017 a condizione che il contribuente non abbia già presentato in precedenza l’istanza e che non sia stato destinatario di provvedimenti di ispezione o accertamento relativi all’ambito di applicazione della procedura in esame.