Approvato il Milleproroghe: rientrano i vecchi minimi

Con la conversione del Decreto Milleproroghe (Legge 28 febbraio 2015, n. 11) è stata prevista la possibilità di adottare - anche nel 2015 - il regime dei minimi da parte dei soggetti in possesso dei relativi requisiti.
I contribuenti che hanno già iniziato l’attività nel 2015, adottando il regime forfetario o ordinario, possono decidere di transitare al regime dei minimi facendo attenzione ad osservaredeterminati accorgimenti operativi collegati alla modifica dell’opzione comunicata in sede di inizio attività e di “gestione” delle fatture già emesse.
Pertanto, quindi, nel 2015 si realizzerà la coesistenza tra il regime dei minimi (imposta sostitutiva 5%) e nuovo regime forfetario (imposta sostitutiva 15%).

Il comma 12-undecies dell’art. 10 del Decreto proroga il regime dei minimi fino al 31/12/2015, termine entro il quale i soggetti in possesso dei relativi requisiti possono scegliere di adottare il regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%.
Di fatto, quindi, l’abrogazione del regime dei minimi prevista dalla Finanziaria 2015 è prorogata di 1 anno.

Va ricordato, però, che il regime dei minimi è applicabile, al sussistere dei requisiti “di novità”:
• per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi;
• anche oltre il quarto anno successivo e fino all’anno in cui il contribuente compie 35 anni.

ASPETTI OPERATIVI

Dicitura in fattura
I contribuenti in regime dei minimi devono emettere le fatture - senza addebito dell’IVA - avendo cura di includere la seguente dicitura:
“Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007. Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011”.

Inoltre, i contribuenti minimi non subiscono la ritenuta d’acconto e, quindi, dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui i ricavi /compensi afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Detta dichiarazione può essere riportata direttamente in fattura con la seguente dicitura:
“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011, prot. 185820”.

Fatture emesse in regime ordinario
In caso di adozione nel 2015 del regime ordinario, la fattura è stata emessa con addebito dell’IVA. In tale ipotesi, come chiarito nella citata Circolare n. 7/E, è possibile emettere una nota di variazione ex art. 26, DPR n. 633/72. L’acquirente / committente è tenuto a registrare la nota di variazione ricevuta ed è fatto salvo il suo diritto alla restituzione dell’IVA pagata.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 10, comma 12-undecies, Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 (convertito con Legge 27 febbraio 2015, n. 11).
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ARGOMENTI CORRELATI
Minimi, non figli di un Dio minore.
di Claudio Siciliotti - Messaggero Veneto del 3 gennaio 2015
(http://www.studiosiciliotti.it/content/minimi-non-figli-di-un-dio-minore)

Andrea Franco Siciliotti
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